Stiamo andando verso una reale digitalizzazione del nostro Paese?

Nel Novembre del 2014 vennero approvate le norme note come “Sblocca Italia”, che intervenne con una importante modifica al Testo Unico dell’Edilizia. La modifica comportava l’inserimento ex novo dell’art. 135 bis, che prevede l’obbligatorietà di predisporre alla ricezione della banda larga in fibra ottica tutti gli edifici di nuova costruzione a partire dal 1 Luglio 2015, comprese le ristrutturazioni importanti.
Questo modifica al Testo Unico dell’Edilizia è una norma incisiva, componente chiave dell’Agenda Digitale Italiana, che avrà ricadute sui professionisti, sulle imprese di costruzione e ristrutturazione e su tutto il sistema autorizzativo e del mercato immobiliare.

Quali sono gli edifici su cui ricade la norma

Abbiamo detto precedentemente che la norma influisce su tutti quegli edifici di nuova costruzione che hanno ottenuto autorizzazione dopo il 1° Luglio 2015 e su immobili con ristrutturazioni importanti. Vediamo insieme il dettaglio di entrambe le soluzioni:

  • tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia siano state presentate dopo il 1° Luglio 2015;
  • tutti gli interventi edilizi che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c, del suddetto Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Ovvero:
    • tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
    • gli interventi su immobili compresi nelle zone omogenee A che comportino mutamenti della destinazione d’uso;
    • gli interventi che comportino mutamenti della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

L’intervento dell’Unione Europea per la Banda Larga

L’Europa ha identificato nella banda larga un asset importante per il futuro sviluppo economico del continente. Proprio su questa base, con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 n. 61 ha delineato le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.

Più nello specifico, in fase di costruzione o importante ristrutturazione, i costi per predisporre l’edificio ad accogliere la fibra ottica, sono nettamente inferiori che nel dover intervenire a posteriori ad edificio ormai ultimato.

L’obiettivo finale della direttiva europea è che entro il 2020 il 100% della popolazione residente nell’Unione abbia possibilità di accesso ad una rete dati con una velocità pari o superiore ai 30 Mbit/secondo e che il 50% di essa superi i 100 Mbit/secondo.

Come incide sul valore finale dell’immobile?

Il comma 3 dell’art 135 bis, riguarda la possibilità di fornire l’edificio correttamente predisposto alla ricezione a banda larga di un’etichetta volontaria da apporre al suo ingresso, con lo scopo di evidenziare il valore dell’immobile in fase di compravendita.
Tale etichetta potrà essere rilasciata da un apposito tecnico abilitato, ovvero un installatore elettronico. Unico a poter realmente certificare la correttezza nell’installazione dell’impianto.

L’impresa di costruzioni ha degli adempimenti

L’impresa di costruzioni o ristrutturazioni è tenuta a richiedere ai propri progettisti il rispetto della norma citata precedentemente e la realizzazione dell’impianto a regola d’arte. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione non conforme alla norma, è responsabile in prima persona rispetto agli acquirenti. In tal caso può essere chiamato ad intervenire anche ex post per dotare l’edificio nuovo o profondamente ristrutturato di impianto a norma.